IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 15, commi 4-bis e  4-ter,  della  legge  19  marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni; 
  Vista  la  nota  del  Commissariato  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana del 16 marzo 2011, prot. n.  441/2A1,  con  la  quale  sono
stati trasmessi gli atti relativi al fascicolo processuale n. 3536/11
R.G.N.R. e n. 2414/11 R.G.I.P., concernenti l'ordinanza con la  quale
il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo
ha  disposto  nei  confronti  del  sig.  Gaspare  Vitrano,   deputato
dell'Assemblea  Regionale  Siciliana,  la   misura   della   custodia
cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15,  comma
4-ter, della citata legge n. 55/90; 
  Vista l'ordinanza, emessa in data 12 marzo 2011, dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, che ha  disposto
la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285
del codice di  procedura  penale,  nei  confronti  del  sig.  Gaspare
Vitrano per i reati di cui agli articoli 110, 117 e  317  del  codice
penale; 
  Considerato che il menzionato art.  15,  comma  4-bis,  dispone  la
sospensione di diritto dalla carica di  «.....consigliere  regionale»
quando  e'  disposta,  tra  l'altro,  l'applicazione   della   misura
coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di  cui  all'art.  285
del codice di procedura penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti   dei   consiglieri
regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte  di  Cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; 
  Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge
n. 55/90 e successive modificazioni  sono  applicabili  su  tutto  il
territorio nazionale in ragione della loro finalita', secondo  quanto
affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella  sentenza
n.  25  del  15  febbraio  2002,  laddove  ha  evidenziato  che  tali
disposizioni «...perseguono finalita' di salvaguardia  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli
organi   elettivi,   di   buon   andamento   e   trasparenza    delle
amministrazioni pubbliche...coinvolgendo cosi' esigenze ed  interessi
dell'intera comunita' nazionale connessi a valori  costituzionali  di
rilevanza primaria»; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data del 12  marzo  2011  decorre  la
sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge  n.
55/90 e successive modificazioni; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
Cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale ed il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 12 marzo 2011 e' accertata la sospensione del  sig.
Gaspare Vitrano dalla carica  di  deputato  dell'Assemblea  regionale
siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge  19  marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 3 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi